Art. 36 (Tariffa)
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[1]Ove sia necessaria l'opera di periti per la riproduzione di atti, d'impronte o disegni, le tasse dovute ai periti sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria in materia civile.
[2]Le dette tasse sono ridotte alla meta', se la copia o l'estratto e' richiesto per uso d'ufficio o nell'interesse dello Stato.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
