Art. 3 (Tariffa)

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[1]Per tutti gli atti che contengono procure generali l'onorario e' di........................... L. 10 »

[2]Per le procure speciali (ad negotia), di......... » 5 » Per le procure alle liti davanti ai tribunali e alle Corti, di............................ » 3 » Per le procure alle liti davanti i pretori, di...... » 2 » Per le procure alle liti davanti ai conciliatori, di... » 1 » Non e' dovuto alcun onorario, se la parte richiedente la procura presenta al notaro l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.

[3]Quando sono piu' i mandanti, che non siano soci, coeredi e comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce, l'onorario e' aumentato di una meta', se essi non sono piu' di tre, e viene raddoppiato se sono in numero maggiore.

[4]Non e' dovuto che un solo onorario, qualunque sia il numero dei mandatari, ancorche' questi abbiano facolta' di agire separatamente l'uno dall'altro.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009

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Richiamate nel testo

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