Art. 20 (Tariffa)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per l'iscrizione degli atti nei repertori e' dovuto al notaro il diritto di centesimi cinquanta per ogni atto.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
