Art. 2 (Tariffa)
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[1]Per gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati dalla legge l'onorario fisso o ad ore e' dovuto a ciascun notaro, per intero al notaro che redige l'atto e per meta' all'altro notaro.
[2]Per i detti atti e' dovuto un solo onorario proporzionale, che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto e' redatto, e per un terzo all'altro notaro.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
