Art. 19 (Tariffa)
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[1]Per ogni carta di due pagine di originali, di copie, di estratti e di certificati, sono dovuti al notaro cinquanta centesimi per diritto di scritturazione.
[2]La carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte cinque linee, non comprese la data e le sottoscrizioni.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
