Art. 17 (Tariffa)
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[1]Per l'ispezione o la lettura d'un atto ai privati, e' dovuto l'onorario di lire 1.
[2]Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, e' pure dovuto l'onorario di lire 1 per ogni mezz'ora successiva.
[3]Lo stesso onorario e' dovuto per la collazione della copia dell'atto coll'originale, domandata dalle parti.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
