Art. 17 (Tariffa)

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[1]Per l'ispezione o la lettura d'un atto ai privati, e' dovuto l'onorario di lire 1.

[2]Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, e' pure dovuto l'onorario di lire 1 per ogni mezz'ora successiva.

[3]Lo stesso onorario e' dovuto per la collazione della copia dell'atto coll'originale, domandata dalle parti.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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