Art. 15 (Tariffa)
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Per ogni certificato e' pure dovuto l'onorario di lire 2. Se il certificato riguarda diversi atti, oltre l'onorario di lire 2 dovuto per uno di essi, e' dovuto l'onorario di lire 1 per ciascuno degli altri atti accennati nel certificato medesimo.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
