Art. 12 (Tariffa)
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[1]Per ogni copia in forma esecutiva e' dovuto al notaro il quarto dell'onorario stabilito per l'originale dagli articoli precedenti.
[2]L'onorario non potra' pero' essere minore di lire 3, ne' maggiore di lire 50.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
