Art. 11 (Tariffa)
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[1]Al notaro che riceve il testamento pubblico e' dovuto l'onorario stabilito dall'articolo precedente.
[2]Lo stesso onorario e' dovuto per il processo verbale di apertura o pubblicazione del testamento segreto od olografo.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
