Art. 1 (Tariffa)
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[1]Tariffa notarile annessa alla legge sul riordinamento del notariato.
[2]Art. 1.
[3]Al notaro sono dovuti i seguenti onorari per gli atti da lui ricevuti od autenticati:
[4]1. Onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;
[5]2. Onorario proporzionale sul valore dell'atto;
[6]3. Onorari per le operazioni precedenti agli atti;
[7]4. Onorario ad ore per i processi verbali ed i testamenti pubblici;
[8]5. Onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;
[9]6. Diritti accessori e rimborso di spese.
[10]Non e' dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserte negli atti od allegate ai medesimi.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
