Art. 98
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[1]L'importare delle tasse e dei diritti d'archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una meta' a vantaggio del notaro sinche' vive, e dei suoi eredi per venti anni dal di' della di lui morte o dall'attuazione della presente legge, quando la morte del notaro sia avvenuta anteriormente se il diritto degli eredi era perpetuo.
[2]Il notaro, finche' vive, puo' far riscontri sugli atti originali e sui repertori depositati senza il pagamento di alcuna tassa.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
