Art. 96
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[1]Il conservatore e' risponsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, dei repertori e sigilli depositati nell'archivio e del regolare andamento del servizio nel medesimo.
[2]Nella qualita' di tesoriere dell'archivio, riscuote, coi mezzi speciali d'esecuzione autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato, i diritti e le tasse dovute all'archivio a norma della tariffa, fa le spese e paga gli stipendi giusta i mandati spediti volta per volta dal presidente del Consiglio notarile.
[3]Alla fine d'ogni anno rende conto della sua gestione innanzi al collegio notarile.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
