Art. 94
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[1]Gli atti originali ed i repertori sono custoditi nell'archivio in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.
[2]Le copie debbono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
