Art. 92
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[1]La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo precedente e' fatta nel termine di un mese dal di' della cessazione dall'esercizio o dal cambiamento di residenza. Essa, nei casi contemplati dall'articolo 36, si fa, nella sede dell'ufficio notarile, dall'ufficiale che procede alla remozione dei sigilli, al conservatore dell'archivio coll'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto o di un membro da esso delegato. Nel caso di dispensa per rinunzia o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro, o da un suo procuratore speciale, al conservatore con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui risiedeva il notaro o di un membro da esso delegato.
[2]Il conservatore stende il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dall'uffiziale, notaro o procuratore. Il processo verbale e' esteso in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio notarile.
[3]Le spese occorrenti per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio sono a carico di questo.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
