Art. 91
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Nell'archivio sono depositati e conservati: Le copie certificate conformi degli atti notarili che gli ufficiali del registro devono trasmettergli, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, che non siano depositati negli archivi mandamentali, a norma degli articoli seguenti; La copia degli annotamenti fatti ai repertori di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese, che il notaro deve trasmettere nel mese successivo, assieme coll'importare delle tasse dovute all'archivio secondo la tariffa. La detta copia e' scritta in carta non bollata, sottoscritta dal notaro e munita dell'impronta del suo sigillo; Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, prima di farne uso nel regno, sempreche' non siano gia' depositati presso un notaro esercente; I volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti, o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferita la loro residenza nel distretto di un altro Consiglio notarile; I sigilli dei notari nei casi espressi dagli articoli 20 e 37.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
