Art. 86
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro di Grazia e Giustizia puo' sciogliere il Consiglio notarile che deviasse dalle attribuzioni deferitegli dalla presente legge, previo il parere della Corte d'appello, in Camera di consiglio. In tal caso e sino alla composizione del nuovo Consiglio le sue attribuzioni sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato.
[2]Entro due mesi dal giorno dello scioglimento del Consiglio notarile si procedera' all'elezione dei nuovi membri nel modo stabilito dall'articolo 144 della presente legge.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
