Art. 84
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[1]Il Consiglio, oltre le attribuzioni specialmente designate dalla legge: Vigila la conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, e l'esatta osservanza dei loro doveri; Vigila la condotta dei praticanti, e il modo in cui i medesimi adempiono ai loro doveri, e ne rilascia i certificati di moralita' e di idoneita'. Emette il suo parere sulle materie attinenti al notariato, ad ogni richiesta delle autorita' competenti; Redige ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti, degli aspiranti e dei praticanti; S'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari e notari, e tra notari e terzi, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetti di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio delle loro funzioni; Riceve dal tesoriere in principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio.
[2]Per supplire alle spese e' imposta a ciascun notaro una tassa annua, la quale non potra' eccedere le lire venti.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
