Art. 83
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[1]Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio e' necessario l'intervento dei due terzi dei suoi membri.
[2]Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parita' di voti, quello del presidente da' la preponderanza.
[3]I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento, sono reputati dimissionari.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
