Art. 8
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[1]L'esame e' verbale e per iscritto:
[2]L'esame verbale versera' sulle materie del diritto civile e commerciale e specialmente sui contratti e i testamenti, sulle forme sostanziali degli uni e degli altri, e sulle leggi e sui regolamenti relativi alle tasse sugli affari in quanto riguardano i notari.
[3]L'esame per iscritto consistera' nella compilazione di un atto tra i vivi o di un atto di ultima volonta' che sara' estratto a sorte fra venti temi sigillati, proposti dal presidente della Commissione.
[4]Del resto si osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitari.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
