Art. 76
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[1]L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno nel mese che sara' stabilito dal collegio stesso all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, e di discutere il conto consuntivo e presuntivo presentato dal Consiglio medesimo.
[2]Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il ceto dei notari.
[3]In questo caso hanno pure luogo sull'istanza sottoscritta da un terzo almeno dei notari iscritti presso il Consiglio.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
