Art. 75
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[1]I notari iscritti presso un Consiglio notarile costituiscono un collegio che si aduna nel capoluogo del distretto.
[2]Le adunanze del collegio sono ordinarie o straordinarie, e le une e le altre sono convocate mediante avviso del presidente del Consiglio notarile.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
