Art. 71
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879. Leggi il testo vigente →
Il notaro deve apporre in calce dell'originale, delle copie, degli estratti e certificati, la nota delle spese e degli onorari dell'atto, della copia, dell'estratto o certificato, e sottoscriverla.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
