Art. 60
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[1]Nel caso di sospensione o d'interdizione temporanea dall'esercizio di un notaro, il presidente del tribunale civile, sentito il parere del Consiglio notarile, determinera' se gli atti originali e i repertori debbano rimanere tuttavia in custodia del notaro sospeso od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro esercente nello stesso luogo, che sara' designato dal presidente del Consiglio notarile.
[2]Quando il presidente del tribunale abbia determinato che gli atti ed i repertori debbano rimanere in custodia del notaro sospeso od interdetto, e quando il notaro non possa per impedimento temporaneo spedire le copie, gli estratti e i certificati, il presidente del Consiglio notarile deleghera' d'ufficio, nel primo caso sulla richiesta del notaro impedito, e su quella degli interessati nel secondo, un altro notaro dello stesso luogo per la detta spedizione.
[3]Se nel luogo della residenza del notaro sospeso, interdetto od impedito non abbia residenza un altro notaro, o se vi siano altri giusti motivi, il presidente del Consiglio notarile deleghera', per ricevere il deposito o per la spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, un altro notaro esercente nel distretto del collegio notarile, scegliendolo, per quanto sia possibile, nel luogo piu' vicino alla sua residenza.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
