Art. 58
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[1]Quando abbia proceduto all'ispezione un membro del Consiglio notarile, il processo verbale di verificazione sara' depositato nell'ufficio del Consiglio, e qualora sieno state rilevate contravvenzioni, copia del medesimo sara' trasmessa al procuratore del Re.
[2]Se l'ispezione fu fatta da un delegato del Ministero di Grazia e Giustizia o da un delegato del Ministero delle Finanze, il processo verbale di verificazione sara' depositato nell'archivio del Ministero che l'ha ordinata o in quel luogo che da esso verra' designato, e, qualora siano state rilevate contravvenzioni, ne sara' trasmessa copia al procuratore del Re ed al Consiglio notarile.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
