Art. 5
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[1]Per essere nominato notaro e' necessario: Essere cittadino del regno ed avere compiuto l'eta' di ventiquattro anni;
[2]Chi ha compiuto gli anni ventuno puo' essere nominato notaro, quando non vi siano altri concorrenti che abbiano l'eta' di anni ventiquattro, e vi sia il parere favorevole del Consiglio notarile e della Corte d'appello; Presentare i certificati di moralita'; Avere compiuto nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti della pubblica istruzione i corsi delle istituzioni del diritto romano comparato col diritto patrio, dei Codici civile e di procedura civile, del diritto commerciale e del diritto penale ed averne superati gli esami; Aver ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile; Aver fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione e dopo l'esame come sopra superato, presso un notaro residente nel distretto del collegio;
[3]Per i funzionari dell'ordine giudiziario, per i procuratori e gli avvocati in esercizio basta la pratica per sei mesi continui; Avere sostenuto con approvazione un esame d'idoneita', dopo compiuta la pratica notarile.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
