Art. 4
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[1]Un decreto Reale da pubblicarsi con la presente legge determinera', uditi i Consigli provinciali, il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto di collegio notarile.
[2]La tabella che determina il numero e la residenza dei notari potra', uditi i Consigli provinciali, essere rivista e modificata ogni 10 anni, ed anche entro un termine piu' breve, in seguito a domanda dei detti Consigli, quando ne sia dimostrata la necessita'.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
