Art. 35
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879. Leggi il testo vigente →
[1]L'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di un notaro deve informarne prontamente il Consiglio notarile a cui il notaro era iscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.
[2]Gli eredi ed i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena di una multa estensibile a lire trecento.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
