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[1]L'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di un notaro deve informarne prontamente il Consiglio notarile a cui il notaro era iscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

[2]Gli eredi ed i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena di una multa estensibile a lire trecento.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art35 · fonte del testo

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