Art. 30
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[1]La rimozione ha luogo: Se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualita' incompatibile con l'esercizio del notariato; Se viene inabilitato ai termini dell'articolo 339 del Codice civile; Se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla.
[2]I notari rimossi possono essere riammessi all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante, sempreche' sieno cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
