Art. 3
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[1]In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e correzionale, vi e' un collegio di notari ed un archivio.
[2]Ogni collegio ha un consiglio notarile. Sara' istituito un archivio nei capoluoghi di mandamento, quando si verifichino le condizioni indicate nell'articolo 101.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
