Art. 21
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Quando siano adempiute le formalita' stabilite nell'articolo 15, il presidente del Consiglio notarile ordina l'iscrizione del notaro nel ruolo dei notari esercenti del collegio, e fa inserire nel giornale in cui si pubblicano gli avvisi giudiziari del tribunale civile l'avviso dell'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni. Fa pure affiggere codesto avviso in tutti i capoluoghi dei comuni, in cui il notaro ammesso ha facolta' di esercitare il suo ufficio, e ne trasmette copia al presidente del tribunale civile.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
