Art. 152
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[1]Le spese di primo stabilimento degli archivi di distretti instituiti dalla presente legge saranno anticipate dalla provincia.
[2]La provincia ne sara' rimborsata coi proventi degli archivi nei modi e termini che verranno concertati tra il Consiglio provinciale ed il Consiglio notarile.
[3]Nel caso di dissenso il rimborso sara' regolato dai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
