Art. 140
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[1]Nel decreto di conferma sara' indicato il tempo in cui il notaro fu ammesso all'esercizio, e nel caso espresso dal primo capoverso dell'art. 138, sara' pure fissato il luogo della sua residenza notarile.
[2]Qualora, per la dichiarazione fatta a norma del primo capoverso dell'art. 134, rimanesse vacante nella giurisdizione di un tribunale civile qualche posto di notaro, giusta il numero stabilito dal R. decreto accennato nell'articolo 4, avra' luogo il concorso.
[3]Il decreto di conferma va esente da ogni pagamento di tassa verso lo Stato, salvo quella di bollo.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
