Art. 139
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[1]Il tribunale, presa ad esame la domanda coi documenti presentati, emettera' il suo avviso, sentito il Pubblico Ministero, e, qualora trovi necessaria la presentazione di altri documenti, fissera' al notaro un termine per presentarli.
[2]L'avviso del tribunale sara' dal cancelliere trasmesso colla domanda e coi relativi documenti alla Corte d'appello, la quale dara' il suo parere, sentito il procuratore generale.
[3]Questi trasmettera' tutte le carte al Ministro di Grazia e Giustizia.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
