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[1]I notari devono presentare, nei due mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, al tribunale civile nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni una domanda diretta al Re per ottenere il decreto di conferma, corredandola dei titoli giustificativi del legittimo loro esercizio.

[2]I notari che, secondo le leggi anteriori, non hanno l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, dovranno nella detta domanda dichiarare in quale dei luoghi compresi nella giurisdizione del tribunale civile, e fissato nel R. decreto accennato nell'art. 4, essi intendono di stabilire la loro residenza.

[3]I notari che non presentano nel termine avanti stabilito la loro domanda al tribunale incorrono di diritto nella sospensione.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art138 · fonte del testo

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