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[1]I notari che hanno qualche impiego, od esercitano una professione o funzioni incompatibili, giusta l'articolo 2, con quella del notariato, dovranno rinunziarvi nel termine di tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge e cio' far constare al tribunale civile, assieme alla presentazione dei documenti prescritta dall'articolo 138, sotto pena di rimozione dall'ufficio notarile.

[2]Sono eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri che si trovino nelle condizioni volute dall'articolo 278 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, e pei quali il disposto del detto articolo rimane fermo.

[3]Sono pure eccettuati quei notari che, al giorno dell'attuazione della presente legge, coprono qualche impiego comunale o provinciale.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art136 · fonte del testo

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