Art. 135
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[1]Sono conservati tutti i notari che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno titolo legittimo per esercitare il notariato, qualunque sia il loro numero.
[2]I limiti dell'esercizio sono pero' quelli stabiliti dalla presente legge.
[3]Quei notari pero' che, per effetto di leggi anteriori, hanno attualmente un limite di esercizio piu' esteso, continueranno ad esercitarvi validamente le loro attribuzioni per cinque anni.
[4]Non si potranno nominare altri notari nel distretto di ciascun collegio notarile, finche' nel medesimo non si renderanno vacanti dei posti, giusta il numero stabilito dal regio decreto indicato nell'articolo 4.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
