Art. 132
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[1]La riabilitazione del notaro destituito al seguito di una condanna pronunziata da un tribunale criminale non potra' domandarsi se non nei casi, modi e termini prescritti dalle leggi penali vigenti e dal Codice di procedura penale.
[2]Non potra' per altro essere mai riabilitato all'esercizio del notariato il notaro che fosse stato condannato per reati di falso, furto, frode, truffa o calunnia.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
