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[1]Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro, sara' fatta la dichiarazione di questa.

[2]Nelle dette sentenze ed in quelle che pronunciano la destituzione e nei decreti di mandato di cattura sara' fatta la dichiarazione di sospensione giusta il disposto dell'articolo 112.

[3]Qualora le dichiarazioni come sopra prescritte fossero state omesse, il Pubblico Ministero dovra' richiedere l'autorita' giudiziaria, che proferi' la sentenza, di riparare la omissione.

[4]La sospensione del notaro nel caso espresso dall'articolo 113, numero 2, puo' essere pronunciata anco dal tribunale correzionale in occasione della condanna a pena correzionale.

[5]Le sentenze che pronunziano la sospensione sono esecutorie non ostante appello.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art131 · fonte del testo

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