Art. 130
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le contravvenzioni contemplate nell'art. 117 sono di competenza del tribunale civile e vengono giudicate a norma delle precedenti disposizioni.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
