Art. 126
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il Pubblico Ministero, pronunzia sulle istanze proposte in Camera di consiglio.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
