Art. 123
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879. Leggi il testo vigente →
L'ammenda, la multa, la sospensione e la destituzione sono applicate dal tribunale civile in Camera di consiglio, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
