Art. 121
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il notaro che, senza giustificare un legittimo impedimento, non obbedisce all'intimazione di presentarsi davanti al Consiglio notarile nel caso espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo 119, e' punito colla sospensione da quindici giorni a tre mesi, la quale, in caso di recidiva, puo' essere estesa ad un anno.
[2]La non comparizione del notaro sara' accertata dal Consiglio notarile con processo verbale che sara' trasmesso dal presidente al Pubblico Ministero pel relativo procedimento.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
