Art. 119
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[1]L'avvertimento o la censura sono applicati dal Consiglio notarile sull'istanza fatta dal presidente d'uffizio o dal Pubblico Ministero, o dietro denunzia delle parti e previo avviso dato al notaro.
[2]Se viene applicata la pena dell'avvertimento, questo e' dato al notaro dal presidente personalmente o per lettera.
[3]Se viene applicata la pena della censura, il notaro deve presentarsi davanti al Consiglio per essere ripreso dal presidente in piena adunanza.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
