Art. 118
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879. Leggi il testo vigente →
Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, si potra' discendere all'applicazione della pena inferiore immediatamente successiva, ed anche dal primo grado dell'ammenda alla censura.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
