Art. 117
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le contravvenzioni all'articolo 100 sono punibili con l'ammenda di lire cinquanta, ed in caso di recidiva, con la privazione dell'impiego.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
