Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La sospensione del notaro condannato a pena correzionale non puo' eccedere il termine di un anno dal giorno in cui la sentenza e' passata in cosa giudicata.

[2]Decorso il detto termine, se il notaro non ha finito di scontare la sua pena, cessa definitivamente dall'esercizio, e il suo posto diviene vacante.

[3]Egli potra' essere riammesso all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art114 · fonte del testo

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