Art. 106
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[1]Il Ministro di Grazia e Giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivi notarili, e puo' ordinare le ispezioni che creda opportune.
[2]La stessa vigilanza spetta alle Corti d'appello, ai procuratori generali presso le medesime, ai tribunali civili ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
