Art. 101
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Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda ed a spese dei comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno trasmettergli, a termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
