Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Quando si verifichi la vacanza di un uffizio di notaro, il presidente del Consiglio notarile nel cui distretto essa ebbe luogo, deve renderla pubblica entro un mese con invito agli aspiranti a concorrervi.
[2]La domanda per concorso si presenta al Consiglio notarile coi necessari documenti entro quaranta giorni successivi alla pubblicazione.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
