Art. 1
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[1]I notari sono uffiziali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra i vivi e di ultima volonta', ed attribuire loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.
[2]I notari esercitano ancora le altre attribuzioni loro specialmente deferite dalle leggi.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
